Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende fare un ulteriore passo avanti nel processo di inclusione sociale dei disabili e dei portatori di handicap, e contemporaneamente offrire maggiori opportunità sul piano pratico a coloro che si impegnano in attività di sostegno e di assistenza ai disabili.
      Accanto agli istituti di intervento diretto della pubblica amministrazione nei confronti del portatore di handicap, nelle varie forme di assistenza sanitaria economica e professionale, è ormai radicato il doveroso processo di intervento generale di rimozione di tutte le barriere fisiche che ostacolano la concreta vivibilità degli spazi urbani da parte dei disabili. In questo ambito generale sono ancora grandi i ritardi e le difficoltà di riadattare i contesti urbani degli spazi, la viabilità, gli accessi agli edifici. Tuttavia in questo processo di riassetto a favore dei disabili, quando le grandi sensibilità e le volontà spontaneamente presenti nella società civile trovano adeguato sostegno dei pubblici poteri, si ottiene il risultato di un effettivo esercizio di cittadinanza e di partecipazione anche per le persone disabili. In questo senso, per esempio, sono da valutare gli straordinari eventi piccoli e grandi che hanno aperto il mondo dello sport alla partecipazione dei disabili.
      Ci si propone quindi di facilitare l'accesso per i disabili alla nautica da diporto e al grande patrimonio turistico e naturale disponibile nel nostro Paese, formato anche dai porti marittimi, dai porti fluviali e lacustri e, nondimeno, dalle varie aree naturalistiche aperte all'utenza turistica.

 

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      Con l'articolo 1 è posto in capo all'ente competente l'obbligo di istituire e di realizzare in ogni porto, con oneri a proprio carico, un punto di attracco per natanti destinato all'utilizzo da parte di diportisti disabili o, comunque, di imbarcazioni che ospitino disabili.
      All'articolo 2 sono delineati i criteri di individuazione dei punti dell'area portuale da destinare a tale utilizzo e gli aspetti logistici (che devono consentire la massima autonomia possibile alla persona disabile o a chi la accompagni) di cui tenere conto nell'allestimento dell'area.
      Con l'articolo 3 si prevede l'obbligo di riservare, in prossimità dell'attracco, aree di sosta per autoveicoli condotti da disabili e di eliminare le barriere architettoniche che possono frapporsi tra le stesse aree di sosta e gli ormeggi riservati.
      L'articolo 4 detta le modalità di utilizzo degli ormeggi riservati a persone disabili, fissando i limiti temporali entro cui è possibile far valere il diritto di attracco e la durata della sosta consentita, e prevede la possibilità di utilizzo sussidiario per l'utenza indifferenziata, quando non vi sia esigenza specifica per assenza di imbarcazioni con disabile a bordo.
      Infine l'articolo 5 include nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni anche i corsi d'acqua e i bacini lacustri naturali e artificiali, compresi quelli all'interno dei parchi naturali, affinché, con intervento conveniente e adeguato alla specificità dei luoghi, sia reso accessibile alle persone disabili anche il patrimonio delle acque interne nelle quali sia possibile svolgere attività turistica ed escursionistica.
 

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